Fringe benefit 2025, così cambiano i calcoli: cosa prevede davvero il nuovo decreto legge

Fringe benefit 2025, così cambiano i calcoli: cosa prevede davvero il nuovo decreto legge

Franco Vallesi

Novembre 30, 2025

Nel passaggio dall’articolo normativo alla pratica quotidiana delle aziende, il calcolo dei fringe benefit ha subito una modifica che cambia il modo in cui si valuta il valore dei beni e dei servizi concessi ai dipendenti. Non si tratta solo di una precisazione tecnica: per chi gestisce paghe e rapporti di lavoro la novità introduce una priorità nella determinazione del valore che può semplificare alcune operazioni, ma lascia aperti dubbi pratici su metodo e documentazione. In molti studi professionali lo si nota già: la regola sul valore normale viene oggi applicata con un ordine diverso rispetto al passato, e questo influisce sulle scritture contabili e sulle comunicazioni ai lavoratori.

Come cambia la determinazione del valore

Con l’intervento del d.lgs. 13.12.2024, n. 192 (art. 3, comma 1, lett. b) è stato ridefinito il criterio che fissa il valore dei beni e dei servizi erogati ai dipendenti quando l’attività aziendale è diretta alla loro produzione o scambio. Resta fermo il riferimento all’art. 51, comma 3, del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, che rimanda alle disposizioni sull’valore normale indicate dall’art. 9: in sintesi, si deve considerare il prezzo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie, nello stesso stadio di commercializzazione e nel luogo e tempo di acquisizione o prestazione.

Fringe benefit 2025, così cambiano i calcoli: cosa prevede davvero il nuovo decreto legge
Una moneta Bitcoin giace su banconote da cento dollari, a simboleggiare l’intersezione tra le valute tradizionali e le criptovalute. – confcommerciobelluno.it

La novità pratica è che, per i beni e i servizi autoprodotti e poi ceduti ai dipendenti, il valore va determinato applicando il prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione al momento della cessione o prestazione. Se questa valutazione non è possibile, occorre ricorrere al costo sostenuto dal datore di lavoro. Un dettaglio che molti sottovalutano è proprio la sequenza delle verifiche: prima il controllo sul prezzo di mercato, poi la stima del costo. Questa scelta normativa tende a semplificare la contabilizzazione dei fringe, ma richiede che le aziende raccolgano evidenze sui prezzi di riferimento utilizzati.

Deroghe, soglie e effetti pratici per imprese e dipendenti

Oltre alla ridefinizione del criterio di calcolo, la legge di bilancio ha introdotto per i periodi d’imposta 2025-2027 una deroga al trattamento ordinario dei fringe benefit (art. 1, comma 390, della l. 30.12.2024, n. 207). Entro un limite complessivo di 1.000 € non concorre a formare il reddito il valore dei beni e dei servizi ceduti ai dipendenti, nonché le somme rimborsate per utenze domestiche, affitto dell’abitazione principale o interessi sul mutuo della casa principale. Per i lavoratori con figli fiscalmente a carico il tetto sale a 2.000 €.

La norma precisa che se l’importo supera la soglia prevista, l’intero ammontare percepito concorre a formare il reddito di lavoro dipendente: non scatta quindi una tassazione parziale ma l’intera somma è assoggettata. Un aspetto che sfugge a chi vive in città è l’obbligo di informativa: l’erogazione deve essere portata a conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, e il dipendente che reclama l’agevolazione fino a 2.000 € deve dichiarare il diritto indicando i codici fiscali dei figli. La circolare 16.5.2025, n. 4/E chiarisce che il beneficio spetta anche nei casi in cui il genitore riceve l’assegno unico universale per i figli, ampliando la platea dei potenziali beneficiari.

Implicazioni operative e strumenti per la gestione

Per i consulenti del lavoro e i responsabili delle risorse umane la novità impone di aggiornare regole interne, moduli di autocertificazione e procedure di controllo. Serve documentare la fonte del prezzo mediamente praticato utilizzato per il calcolo e conservare evidenze sul costo sostenuto quando si ricorre a tale parametro. Un fenomeno che in molti notano solo in fase di controllo è la necessità di sommare al computo anche i beni e i servizi forniti al coniuge o ai familiari indicati dall’art. 12: questi importi incidono sul superamento delle soglie esenti.

In pratica, le aziende dovranno adattare i modelli di busta paga e i sistemi paghe per segnalare correttamente i fringe e gestire le casistiche di esclusione entro i 1.000 € o i 2.000 €. È disponibile un tool di simulazione che aiuta a verificare l’effetto delle nuove detassazioni previste e che viene aggiornato fino all’approvazione definitiva della legge di bilancio; si segnala anche il volume specialistico sul lavoro nello spettacolo come esempio di approfondimento pratico per chi opera in settori con fringe specifici. Un dettaglio pratico: conservare le autocertificazioni dei dipendenti e la documentazione dei prezzi di mercato evita contestazioni future e facilita l’attività di controllo interna. Nell’insieme, le modifiche portano ordine al calcolo dei fringe, ma richiedono attenzione procedurale e una raccolta sistematica delle evidenze.

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