Nel passaggio dall’articolo normativo alla pratica quotidiana delle aziende, il calcolo dei fringe benefit ha subito una modifica che cambia il modo in cui si valuta il valore dei beni e dei servizi concessi ai dipendenti. Non si tratta solo di una precisazione tecnica: per chi gestisce paghe e rapporti di lavoro la novità introduce una priorità nella determinazione del valore che può semplificare alcune operazioni, ma lascia aperti dubbi pratici su metodo e documentazione. In molti studi professionali lo si nota già: la regola sul valore normale viene oggi applicata con un ordine diverso rispetto al passato, e questo influisce sulle scritture contabili e sulle comunicazioni ai lavoratori.
Come cambia la determinazione del valore
Con l’intervento del d.lgs. 13.12.2024, n. 192 (art. 3, comma 1, lett. b) è stato ridefinito il criterio che fissa il valore dei beni e dei servizi erogati ai dipendenti quando l’attività aziendale è diretta alla loro produzione o scambio. Resta fermo il riferimento all’art. 51, comma 3, del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, che rimanda alle disposizioni sull’valore normale indicate dall’art. 9: in sintesi, si deve considerare il prezzo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie, nello stesso stadio di commercializzazione e nel luogo e tempo di acquisizione o prestazione.

La novità pratica è che, per i beni e i servizi autoprodotti e poi ceduti ai dipendenti, il valore va determinato applicando il prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione al momento della cessione o prestazione. Se questa valutazione non è possibile, occorre ricorrere al costo sostenuto dal datore di lavoro. Un dettaglio che molti sottovalutano è proprio la sequenza delle verifiche: prima il controllo sul prezzo di mercato, poi la stima del costo. Questa scelta normativa tende a semplificare la contabilizzazione dei fringe, ma richiede che le aziende raccolgano evidenze sui prezzi di riferimento utilizzati.
Deroghe, soglie e effetti pratici per imprese e dipendenti
Oltre alla ridefinizione del criterio di calcolo, la legge di bilancio ha introdotto per i periodi d’imposta 2025-2027 una deroga al trattamento ordinario dei fringe benefit (art. 1, comma 390, della l. 30.12.2024, n. 207). Entro un limite complessivo di 1.000 € non concorre a formare il reddito il valore dei beni e dei servizi ceduti ai dipendenti, nonché le somme rimborsate per utenze domestiche, affitto dell’abitazione principale o interessi sul mutuo della casa principale. Per i lavoratori con figli fiscalmente a carico il tetto sale a 2.000 €.
La norma precisa che se l’importo supera la soglia prevista, l’intero ammontare percepito concorre a formare il reddito di lavoro dipendente: non scatta quindi una tassazione parziale ma l’intera somma è assoggettata. Un aspetto che sfugge a chi vive in città è l’obbligo di informativa: l’erogazione deve essere portata a conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, e il dipendente che reclama l’agevolazione fino a 2.000 € deve dichiarare il diritto indicando i codici fiscali dei figli. La circolare 16.5.2025, n. 4/E chiarisce che il beneficio spetta anche nei casi in cui il genitore riceve l’assegno unico universale per i figli, ampliando la platea dei potenziali beneficiari.
Implicazioni operative e strumenti per la gestione
Per i consulenti del lavoro e i responsabili delle risorse umane la novità impone di aggiornare regole interne, moduli di autocertificazione e procedure di controllo. Serve documentare la fonte del prezzo mediamente praticato utilizzato per il calcolo e conservare evidenze sul costo sostenuto quando si ricorre a tale parametro. Un fenomeno che in molti notano solo in fase di controllo è la necessità di sommare al computo anche i beni e i servizi forniti al coniuge o ai familiari indicati dall’art. 12: questi importi incidono sul superamento delle soglie esenti.
In pratica, le aziende dovranno adattare i modelli di busta paga e i sistemi paghe per segnalare correttamente i fringe e gestire le casistiche di esclusione entro i 1.000 € o i 2.000 €. È disponibile un tool di simulazione che aiuta a verificare l’effetto delle nuove detassazioni previste e che viene aggiornato fino all’approvazione definitiva della legge di bilancio; si segnala anche il volume specialistico sul lavoro nello spettacolo come esempio di approfondimento pratico per chi opera in settori con fringe specifici. Un dettaglio pratico: conservare le autocertificazioni dei dipendenti e la documentazione dei prezzi di mercato evita contestazioni future e facilita l’attività di controllo interna. Nell’insieme, le modifiche portano ordine al calcolo dei fringe, ma richiedono attenzione procedurale e una raccolta sistematica delle evidenze.
