Giovani under 35, finanziamenti extra per chi apre nuove imprese strategiche: cosa cambia nel 2025

Giovani under 35, finanziamenti extra per chi apre nuove imprese strategiche: cosa cambia nel 2025

Franco Vallesi

Dicembre 2, 2025

Un giovane apre il portale dell’INPS al tavolo di un coworking, scrolla la pagina e cerca la sezione per inviare la domanda: quel clic può decidere l’avvio di una nuova impresa. È con questa domanda pratica che arriva la circolare dell’ente previdenziale: il documento spiega come funziona il sostegno economico pensato per chi, under 35, mette in piedi un’attività nei settori ritenuti strategici per la transizione tecnologica e ambientale. Le regole sono state pubblicate con precisione tecnica e richiedono attenzione alla tipologia di iscrizione al Registro delle Imprese e ai tempi di trasmissione. INPS ha formalizzato le istruzioni nella circolare 148/2025, che dettaglia il contributo Autoimpiego previsto dal DL Coesione 60/2024. Il pacchetto di risorse prevede uno stanziamento complessivo di 63 milioni di euro nel quadro del Programma Nazionale “Giovani, donne e lavoro” (FSE+). Un dettaglio che molti sottovalutano è il legame diretto tra la comunicazione al Registro delle Imprese e la legittimazione a chiedere il beneficio: non tutte le segnalazioni iniziali valgono allo stesso modo.

Requisiti, settori e quadro normativo

La misura è rivolta ai disoccupati under 35 che avviano una nuova attività in ambiti considerati strategici: manifattura avanzata, energia, gestione acqua e rifiuti, costruzioni, trasporti, comunicazione digitale, professioni tecniche, sanità, servizi alle imprese e attività culturali. Il decreto attuativo del 3 aprile 2025 ha stabilito criteri e requisiti generali, mentre il successivo provvedimento del 3 ottobre 2025 ha indicato i settori mediante i codici ATECO 2025.

Giovani under 35, finanziamenti extra per chi apre nuove imprese strategiche: cosa cambia nel 2025
Banche note da 10 a 500 euro. Potrebbe indicare la disponibilità di finanziamenti extra per giovani imprenditori under 35. – confcommerciobelluno.it

Per questo motivo, la collocazione precisa dell’attività nella classificazione ATECO è centrale: la normativa riconosce il beneficio solo se il codice ricade nelle tabelle allegate alla circolare. Il contributo è configurato come aiuto di Stato ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014, pertanto l’impresa beneficiaria deve rispettare le condizioni previste per le piccole imprese. Nella pratica ciò significa limiti dimensionali e l’assenza di specifiche incompatibilità previste dalla normativa sugli aiuti. Un aspetto che sfugge a chi vive in città riguarda la varietà di attività culturali e di servizi locali che rientrano nei codici strategici: non è necessario essere una start-up tecnologica per essere eleggibili, ma occorre la corrispondenza con i codici ATECO e la concreta finalità innovativa o di transizione.

Domanda, scadenze, decorrenza e obblighi

La procedura per richiedere il contributo è esclusivamente telematica: la domanda va trasmessa tramite il canale telematico indicato dall’INPS, che svolgerà le verifiche incrociate con il Ministero del Lavoro. La circolare stabilisce termini stringenti: la richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dall’iscrizione al Registro delle Imprese, fatta eccezione per l’applicazione in fase iniziale, quando il termine decorre dalla data di pubblicazione della circolare stessa. Fa fede la Comunicazione Unica con le voci “Nuova impresa con immediato inizio attività economica” o “Inizio attività per impresa già iscritta”: al contrario, la Comunicazione che dichiara la costituzione senza immediato avvio non abilita automaticamente alla domanda, che va presentata entro 30 giorni dalla comunicazione di effettivo inizio. Nella pratica il richiedente deve indicare i dati identificativi dell’impresa, il codice ATECO, i dati anagrafici e lo stato occupazionale alla data di avvio. Lo stato di disoccupazione può essere autocertificato, ma sarà verificato d’ufficio dall’INPS. Se la verifica è positiva, il contributo decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda; per attività avviate prima della circolare si applica, in deroga, la decorrenza dal mese successivo al 15 maggio 2025 se la domanda è nei termini. Il pagamento è annuale e anticipato in un’unica soluzione, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa. Il beneficiario è tenuto a mantenere l’attività per tutto il periodo di fruizione e, nel caso di società, a conservare la quota di partecipazione dichiarata; la perdita dei requisiti o la cessazione comportano l’obbligo di restituzione dalla data in cui il requisito viene meno. Infine, il contributo non concorre alla formazione del reddito IRPEF e rientra tra i redditi esenti indicati nella Certificazione Unica, un elemento che semplifica la gestione fiscale per i destinatari. Un dettaglio che molti sottovalutano è la verifica della regolarità contributiva: senza questa conferma il pagamento non parte, anche se la domanda è corretta.

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